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Pagina quota annuale tutte le aree

Come da delibera  n. 2847 del 25 novembre 2025, gli iscritti all’albo al 1° gennaio 2026  saranno tenuti a versare all’OCF, entro il 15 aprile 2026, il contributo “quota annuale” utilizzando esclusivamente l’apposito modulo precompilato (MAV) che sarà trasmesso anche all’indirizzo di posta certificata (PEC) e disponibile per il download entro la suddetta scadenza. 

 

Soggetti tenuti alla corresponsione Contributi Misura Termine di pagamento e modalità di versamento

Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti al 1° gennaio 2026 all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF, ad esclusione di coloro che:

- alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell’anno 2024 avevano un’età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno del superamento della prova all’albo unico dei consulenti finanziari;

- alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell’anno 2025 avevano un’età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno del superamento della prova all’albo unico dei consulenti finanziari.

Contributo quota annuale Albo – sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

Il contributo è fissato in: 

- € 200 (contributo base)

- € 400 (contributo maggiorato)

Contributo base: versamento entro il 15 aprile 2026 e comunque entro e non oltre i successivi 45 gg. naturali e consecutivi, mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1);  


Contributo maggiorato se versato successivamente al 30 maggio 2026 mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1);  .

Consulenti finanziari autonomi iscritti al 1° gennaio 2026 all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF, ad esclusione di coloro che:

- alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell’anno 2024 avevano un’età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno del superamento della prova all’albo unico dei consulenti finanziari;

- alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell’anno 2025 avevano un’età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno del superamento della prova all’albo unico dei consulenti finanziari.

Contributo quota annuale Albo - sezione dei consulenti finanziari autonomi

Il contributo è fissato in: 

- € 515 (contributo base)

- € 1.030 (contributo maggiorato)

Contributo base: versamento entro il 15 aprile 2026 e comunque entro e non oltre i successivi 45 gg. naturali e consecutivi, mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1);

Contributo maggiorato se versato successivamente al 30 maggio 2025 mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1).

Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti al 1° gennaio 2026 all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF e che:

- alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell’anno 2024 avevano un’età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno del superamento della prova all’albo unico dei consulenti finanziari;

- alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell’anno 2025 avevano un’età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno del superamento della prova all’albo unico dei consulenti finanziari.

Contributo quota annuale Albo – sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

Il contributo è fissato in: 

- € 100 (contributo base)

- € 200 (contributo maggiorato)

Contributo base: versamento entro il 15 aprile 2026 e comunque entro e non oltre i successivi 45 gg. naturali e consecutivi, mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1);  

Contributo maggiorato se versato successivamente al 30 maggio 2026 mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1).

Consulenti finanziari autonomi iscritti al 1° gennaio 2026 all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF e che:

- alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell’anno 2024 avevano un’età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno del superamento della prova all’albo unico dei consulenti finanziari;

- alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell’anno 2025 avevano un’età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno del superamento della prova all’albo unico dei consulenti finanziari.

Contributo quota annuale Albo - sezione dei consulenti finanziari autonomi

Il contributo è fissato in: 

- € 257 (contributo base)

- € 515 (contributo maggiorato)

Contributo base: versamento entro il 15 aprile 2026 e comunque entro e non oltre i successivi 45 gg. naturali e consecutivi, mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1);

Contributo maggiorato se versato successivamente al 30 maggio 2026 mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1).

Società di consulenza finanziaria iscritte al 1° gennaio 2026 all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF Contributo quota annuale Albo - sezione delle società di consulenza finanziaria

Il contributo è fissato in: 

- € 3.240 (contributo base)

- € 6.480 (contributo maggiorato)

Contributo base: versamento entro il 15 aprile 2026 e comunque entro e non oltre i successivi 45 gg. naturali e consecutivi, mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1);

Contributo maggiorato se versato successivamente al 30 maggio 2026 mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1).

 

ATTENZIONE:

Si porta all’attenzione di tutti i Consulenti Finanziari che, ai sensi della delibera n. 2847 del 25 novembre 2025, il mancato pagamento del contributo base entro il 30 maggio 2026 comporterà un obbligo di contribuzione maggiorato in quanto dovrà essere corrisposto a OCF un contributo di importo superiore (contributo maggiorato), nonché l’eventuale avvio di un procedimento di cancellazione dall’albo in mancanza di pagamento ai sensi dell’art. 152, comma 1, lett. e) e comma 4, del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (cd. Regolamento Intermediari) aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera Consob n. 22430 del 28 luglio 2022.

Il mancato pagamento del contributo dovuto comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 31, comma 4, del TUF, con applicazione dei relativi interessi e delle ulteriori somme dovute.

Si precisa che, l’adozione di un provvedimento di cancellazione dall’albo successivamente alla data del 1° gennaio 2026, qualora non sia stata presentata una istanza di cancellazione nei termini definiti da OCF I, non fa venir meno l’obbligo di pagamento del contributo quota annuale o di qualsiasi importo dovuto all’OCF che, ove non corrisposto, comporterà - come già precisato - il ricorso alla procedura per la riscossione coattiva oltre all’addebito degli ulteriori costi previsti dalla legge.

Si ricorda che l’eventuale re-iscrizione all’Albo in seguito a cancellazione per mancato pagamento del contributo annuale è condizionata dalla presentazione dell’apposita domanda online successivamente al pagamento del contributo dovuto e non pagato.

 

Mancato pagamento quote annuali precedenti

Per avere informazioni in merito alla regolarizzazione del contributo quota annuale scaduto, si può contattare il competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari.

 

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ICome da news pubblicata in data 24 ottobre 2025 sul portale dell’Organismo, i termini entro cui presentare domanda di cancellazione per risultare cancellati dall’albo nell’anno di presentazione dell’istanza sono stati fissati:

 

  • entro e non oltre il 30 novembre 2025, qualora sia già cessato il rapporto di collaborazione con l’intermediario/società di consulenza finanziaria, ovvero non sia mai stata svolta l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede/sia cessata l’attività di consulente finanziario autonomo; 
  • dal 1° dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2025, qualora il rapporto con l’intermediario/società di consulenza finanziaria o l’attività di consulenza cessi nel corso del mese di dicembre e comunque tassativamente entro il 31/12/2025. Conseguentemente, tutti coloro che risulteranno operativi alla data del 1° gennaio 2026, saranno tenuti al pagamento del contributo annuale per l’anno 2026 anche nel caso in cui la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 31/12/2025.