Briciole di pane

Organismo trasparente v2


OCF Trasparente

Nella Sezione OCF Trasparente, l’Organismo pubblica i dati e le informazioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente sezione contiene documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell’OCF conformemente a quanto stabilito dal citato decreto e dalla normativa di attuazione.

L’Organismo di vigilanza nominato ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, denominato in OCF “Organismo di Controllo”, è l’organo che in OCF svolge funzioni analoghe a quelle dell’OIV in materia di trasparenza.

L’incarico di Organismo di Controllo (monocratico) è ricoperto da Daniela Rocchi.

In questa sezione l’Organismo pubblica altresì le informazioni previste dalla normativa sul whistleblowing ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali).

 

Data di aggiornamento 07/01/2026

 

Come presentare le istanze nelle aree riservate

Requisiti di iscrizione all'Albo

PDF - Contatti per dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d'ufficio dei dati Indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte alla trasmissione dei dati alle amministrazioni procedenti.
Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi OCF Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell’OCF (adottate con delibera del 6 luglio 2022, n. 1967 e s.m.i.)
Organi e ufficio Gli Organi e gli Uffici dell’OCF sono rappresentati nella pagina del portale consultabile al link indicato
Sedi e contatti Le sedi e i contatti dell’OCF sono rappresentati nella pagina del portale consultabile al link indicato
  • Procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte e d’ufficio di competenza degli Uffici Albo Consulenti Finanziari – UACF (iscrizioni, cancellazioni, prove valutative)

Gli Uffici possono essere contattati per informazioni ai seguenti indirizzi e-mail:
albo.milano@organismocf.it
albo.roma@organismocf.it
oppure ai seguenti numeri telefonici:
02 45400 600 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
06 45556 111 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30

  • Procedimenti cautelari di cui all’art. 7-septies, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) 

Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati l'Ufficio competente, il responsabile del procedimento e la casella di posta elettronica certificata presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento.

  • Procedimenti sanzionatori di cui all’art. 196, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) 

Nella lettera di contestazione degli addebiti sono indicati l’Ufficio competente, il responsabile del procedimento e la casella di posta elettronica certificata presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento. 
Nella medesima lettera sono indicate anche le informazioni in merito alla durata del procedimento. Nei casi di procedimenti plurisoggettivi, la data di conclusione del procedimento è consultabile successivamente all’espletamento delle procedure di notificazione della lettera di contestazione degli addebiti al seguente link: Avvisi sui procedimenti sanzionatori 

 

  • Pagamento del contributo prova valutativa:

FAQ - Presentazione della domanda di partecipazione

 

  • Pagamento del contributo di iscrizione all’albo:

FAQ - Presentazione della domanda di iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari

 

  • Pagamento del contributo quota annuale albo:

Modalità

 

 

  • Provvedimenti sanzionatori adottati dall’Organismo

Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dell’art. 196 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di notifica dinanzi alla Corte d'Appello competente per territorio (art. 196, comma 4-bis, TUF). È ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame al Comitato di Vigilanza in forma di reclamo ai sensi dell’art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d’Appello.

 

  • Provvedimenti cautelari adottati dall’Organismo

 Avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 7-septies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.  È ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame al Comitato di Vigilanza in forma di reclamo ai sensi dell’art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

 

  • Provvedimenti inerenti all’iscrizione all’albo, alla cancellazione e alla riammissione all’albo adottati dall’Organismo

Avverso tali provvedimenti è possibile presentare alla Consob reclamo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione ai sensi dell’art. 144, comma 1, del Regolamento Intermediari. Il reclamo alla Consob non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

 

 

Bilanci

Accesso civico semplice: come esercitare il diritto previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013

a richiesta è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato da OCF per la riproduzione su supporti materiali), non deve essere motivata e va presentata al Direttore Generale di OCF. Essa è redatta sul modulo appositamente predisposto ed è trasmessa tramite PEC all'indirizzo:  direzione.generale@pec.organismocf.it

Esclusivamente nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere all’Ufficio Consulenza Legale di OCF (titolare del potere sostitutivo). La richiesta è redatta sul modulo appositamente predisposto ed è trasmessa tramite PEC all'indirizzo: direzione.generale@pec.organismocf.it

 

Accesso civico generalizzato: come esercitare il diritto previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013

La richiesta è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato da OCF per la riproduzione su supporti materiali), non deve essere motivata e va presentata al Direttore Generale di OCF. Essa è redatta sul modulo appositamente predisposto ed è trasmessa tramite PEC all'indirizzo: direzione.generale@pec.organismocf.it

Esclusivamente nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere all’Ufficio Consulenza Legale di OCF (titolare del potere sostitutivo). La richiesta è redatta sul modulo appositamente predisposto ed è trasmessa tramite PEC all'indirizzo: direzione.generale@pec.organismocf.it

Data di aggiornamento 30/04/2025

Modulo di richiesta accesso civico semplice Richiesta di accesso civico semplice
Modulo di richiesta accesso civico generalizzato Richiesta di accesso civico generalizzato
PDF - 2024 - II semestre REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI 2024 - II semestre
PDF - 2024 - I semestre REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI 2024 - I semestre
PDF - 2023 - II semestre REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI 2023 - II semestre
PDF - 2023 - I semestre REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI 2023 - I semestre
PDF - 2022 - II semestre REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI 2022 - I semestre
PDF - 2022 - I semestre REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI 2022 - I semestre
PDF - 2021 - II semestre REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI 2021 - II semestre
PDF - 2021 - I semestre REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI 2021 - I semestre
PDF - 2020 - II semestre REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI 2020 - II semestre
PDF - 2020 - I semestre REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI 2020 - I semestre
PDF - 2019 - II semestre REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI 2019 - II semestre
Attestazione monitoraggio 2025 all’8 gennaio 2026 delibera ANAC n. 192/2025
Attestazione 2025 delibera ANAC n. 192/2025 - Documenti di attestazione.
Attestazione 2024 delibera ANAC n. 213/2024 - Documenti di attestazione
Attestazione 2023 delibera ANAC n. 203/2023 - Documenti di attestazione

Possono effettuare segnalazioni su condotte illecite tenute dal personale o collaboratori dell’OCF coloro che ne siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (il personale dipendente di OCF, il consulente o collaboratore autonomo di OCF, il lavoratore dipendente o collaboratore di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore di OCF, il volontario e il tirocinante, gli associati e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza).
Possono essere segnalate le seguenti violazioni:

  • le condotte illecite (reati) rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ove i comportamenti siano posti in essere nell’interesse e/o a vantaggio dell’Organismo e le condotte che costituiscono una violazione del Modello 231;
  • gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le modalità di invio e le informazioni relative alla gestione della segnalazione sono stabilite e illustrate nella Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite – Whistleblowing ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 adottata dall’OCF.

La Procedura non riguarda le segnalazioni sui consulenti finanziari iscritti all’albo unico tenuto dall’Organismo. Per le segnalazioni riguardanti possibili violazioni della normativa commesse dai soggetti vigilati dall’Organismo, si veda la “Procedura di trattazione delle segnalazioni sui Consulenti Finanziari”.

PDF - Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite Whistleblowing ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24”
https://ocf.segnalazioni.net Link per effettuare una segnalazione interna in forma telematica
PDF - Modulo Modulo per effettuare una segnalazione interna in forma cartacea
PDF - Informativa sul trattamento dei dati personali Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Segnalazioni whistleblowing)