CAROUSEL_AP

Briciole di pane

Attivita'

Attività

L’Organismo esercita i poteri cautelari di cui all’art. 7–septies e i poteri sanzionatori di cui all’art. 196. [...]

Esso provvede all’iscrizione all’albo, previa verifica dei necessari requisiti,

alla cancellazione dall’albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6,

e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell’albo.

Art. 31, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

L’Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi,

ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria

la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini.

Esso può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale.

Art. 31, comma 7, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

 

OCF svolge in via esclusiva ed autonoma la funzione pubblica di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari e le funzioni di vigilanza sugli iscritti all’albo, suddiviso in tre sezioni dedicate a:

  • consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (art. 31 del TUF);
  • consulenti finanziari autonomi (art. 18-bis del TUF);
  • società di consulenza finanziaria (art. 18-ter del TUF).

L’attività di pubblico interesse è svolta da OCF nel rispetto del quadro normativo posto dal TUF e dal Regolamento Intermediari, nonché del proprio “Statuto” e del “Regolamento interno generale di organizzazione e attività” approvati dal MEF e consultabili nella sezione Regolamenti OCF.

La funzione istituzionale di vigilanza e tenuta dell'albo prevede l'esercizio di attività principali e di attività strumentali alla gestione dello stesso, quali:

  • vigilare sui consulenti finanziari al fine di assicurare il rispetto della disciplina loro applicabile e la tutela degli investitori, nonché di salvaguardare la fiducia del sistema finanziario;
  • iscrivere o denegare l’iscrizione all’albo, nelle sue tre sezioni, previo accertamento dei requisiti prescritti e dell’eventuale sussistenza di situazioni impeditive all’iscrizione;
  • verificare le informazioni e i dati degli iscritti presenti nell’albo ed aggiornare tempestivamente lo stesso sulla base dei provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria e dallo stesso Organismo nei confronti degli iscritti;
  • indire ed organizzare lo svolgimento della prova valutativa per l’iscrizione all’albo;
  • rilasciare gli attestati di iscrizione e cancellazione dall’albo, nonché quelli di superamento della prova valutativa;
  • verificare la permanenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo;
  • determinare e riscuotere i contributi dovuti all'Organismo dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle attività dell’Organismo.” (art. 31, comma 4, TUF).

In particolare, l’attività di vigilanza sugli iscritti è orientata a verificare il rispetto della disciplina di settore posta a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza, di correttezza e di tutela dei mercati.

 

Sezioni dell'Albo unico dei consulenti finanziari

Regolamenti OCF