Sezioni dell'Albo - PORTALE OCF
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Le sezioni dell'Albo
I professionisti della consulenza finanziaria
In questa sezione sono brevemente presentate le tre categorie professionali iscritte all’Albo unico, le loro peculiarità e i collegamenti agli argomenti correlati.
Per l’offerta fuori sede i soggetti abilitati si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede […]
L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto abilitato […].
Art. 31, commi 1 e 2, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è la figura di cui i soggetti abilitati (ad es. intermediari finanziari, SIM, SGR e banche) devono avvalersi per svolgere attività di offerta fuori sede nei confronti del pubblico prevista dall’art. 30 del Testo Unico della Finanza, sulla base di un incarico che può assumere le forme del contratto di lavoro subordinato, del rapporto di agenzia o del mandato.
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, agisce in qualità di “agente collegato” (tied agent), per conto e sotto la responsabilità di un'unica impresa di investimento, promuovendo e collocando i servizi e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, ricevendo e trasmettendo le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o prodotti finanziari, promuovendo e collocando prodotti finanziando, prestando il servizio di consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell’interesse del quale esercita l’attività di offerta fuori sede.
I soggetti abilitati hanno il dovere di garantire che i consulenti comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste e per conto di quale società operano.
La specifica professionalità e integrità richiesta ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è oggetto di costante monitoraggio da parte dei soggetti abilitati, che devono dotarsi di procedure e assetti organizzativi interni idonei per controllare il rispetto da parte dei consulenti degli specifici obblighi previsti in capo a tali soggetti nel corso dell’attività di offerta fuori sede. I soggetti abilitati sono responsabili in solido per i danni arrecati a terzi nello svolgimento da parte dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dei compiti loro affidati.
Solo i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 11 novembre 1998, n. 472 concernenti l’onorabilità e la professionalità accertati dall'OCF sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata ovvero verificata sulla base di prove valutative, possono iscriversi alla sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
I requisiti per l’iscrizione nella sezione dei CF abilitati all'offerta fuori sede
La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell’albo […] di prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti […]
Art. 18-ter, comma 1, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)
Con l’introduzione dell’art. 18-ter del TUF le società di consulenza finanziaria, nella veste di società per azioni (s.p.a.) e di società a responsabilità limitata (s.r.l.), in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali previsti dal Decreto Ministeriale del 5 aprile 2012, n. 66 nonché di una struttura organizzativa idonea ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore, sono legittimate a prestare il servizio finanziario della consulenza in materia di investimenti senza detenere fondi o titoli appartenenti alla clientela.
Al fine di soddisfare gli obiettivi di investimento dei propri clienti, le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari autonomi valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato e sufficientemente diversificati per tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti.
Il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria sono comunemente detti fee-only, in quanto remunerati a parcella solo dal proprio cliente. Non possono pertanto percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente.
Le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari autonomi non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.
I requisiti per l’iscrizione nella sezione delle società di consulenza finanziaria
La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell’albo […] di prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti […]
Art. 18-bis, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)
Come stabilito dall’art. 18-bis del TUF, le persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali previsti dal Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 nonché di una struttura organizzativa idonea ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore sono legittimati a prestare il servizio finanziario della consulenza in materia di investimenti senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.
Il consulente finanziario autonomo può svolgere l’attività di consulenza in materia di investimenti in proprio e/o come collaboratore di una o più società di consulenza finanziaria.
I consulenti finanziari autonomi svolgono l’attività di consulenza in materia di investimenti senza entrare direttamente in contatto con i loro risparmi e lasciando agli stessi il compito di dare istruzioni ai soggetti abilitati per l’esecuzione far delle operazioni raccomandate.
Al fine di soddisfare gli obiettivi di investimento dei propri clienti, le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari autonomi valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato e sufficientemente diversificati per tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti.
Il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria sono comunemente detti fee-only, in quanto remunerati a parcella solo dal proprio cliente. Non possono pertanto percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente.
Le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari autonomi non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.