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F.A.Q. Iscrizione all'Albo

Iscrizione all'Albo

Gli aspiranti consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria che intendono presentare richiesta di iscrizione all’albo unico devono preventivamente registrarsi seguendo la procedura guidata per la registrazione di secondo livello.

Per le società la registrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante.

Una volta ricevuta la conferma all’indirizzo PEC indicato in fase di registrazione, è possibile procedere con la compilazione dei campi necessari alla presentazione della richiesta di iscrizione e con il caricamento dei documenti richiesti nella propria area riservata per l’inoltro e la validità della richiesta di iscrizione.

I requisiti di iscrizione cui è richiesto rispondere differiscono per le diverse sezioni dell’albo.

 

Accesso all'Albo unico

I requisiti per l’iscrizione nella sezione dei CF Abilitati

I requisiti per l’iscrizione nella sezione delle Società

I requisiti per l’iscrizione nella sezione dei CF Autonomi

Tutti i soggetti che non sono più iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari possono presentare richiesta di re-iscrizione seguendo la procedura guidata online per l’iscrizione in ciascuna delle sezioni dell’albo.

L’eventuale re-iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari in seguito a cancellazione per mancato pagamento del contributo annuale è possibile solo a seguito della regolarizzazione del pagamento del contributo/i dovuto/i e non pagato/i.

La re-iscrizione a seguito di radiazione dall’albo è possibile unicamente decorsi 5 anni dalla data di efficacia del provvedimento.

Nel caso di mancanza dei requisiti l’iscrizione è possibile solo nel caso in cui i requisiti mancanti siano stati riacquistati.

La richiesta di re-iscrizione è presentata dall'ex-iscritto seguendo la procedura guidata nell'area riservata.

 

Cancellazione

I tempi di durata del procedimento di iscrizione decorrono dalla data di ricezione della domanda di iscrizione completa e regolare e sono:

  • 90 giorni per i CF abilitati all'offerta fuori sede;
  • 180 giorni per i CF autonomi;
  • 180 giorni per le società di consulenza finanziaria.

 

Accesso all'Albo unico

Presentazione della domanda

FAQ - Presentazione della domanda di iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari

Si può presentare la domanda di iscrizione in formato cartaceo?

No. La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente, seguendo la procedura di iscrizione presente sul portale dell’Organismo nell’area riservata del soggetto interessato. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

 

Esiste un termine entro il quale presentare la domanda di iscrizione a seguito del superamento della prova valutativa?

No, una volta superata la prova valutativa la domanda può essere presentata in qualsiasi momento e l’esame resta sempre valido.

 

Ho superato la prova valutativa ma nella mia area riservata non ho la possibilità di presentare la domanda di iscrizione per superamento prova valutativa. Cosa devo fare?

È necessario prendere contatti con l’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente, fornendo gli estremi relativi alla prova valutativa sostenuta (anno, sede, esito etc..).


Posso iscrivermi senza P.IVA?

Sì, per l’iscrizione delle persone fisiche non è necessaria l’apertura della P. IVA che non dovrà essere comunicata nemmeno successivamente all’Organismo.

 

In mancanza dei requisiti previsti dalla normativa posso presentare domanda di iscrizione all’albo?

No. L’assenza dei requisiti previsti dalla normativa non consente l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari e comporta l’adozione da parte dell’Organismo di un provvedimento di diniego di iscrizione. Si raccomanda di consultare preventivamente la regolamentazione di settore prima di presentare la domanda di iscrizione oppure di contattare gli Uffici.

Quanto costa iscriversi all’albo?

I contributi di iscrizione nelle sezioni dell’albo vengono definiti annualmente con delibera dell’Organismo consultabile al seguente link Delibera contributi. Il contributo viene corrisposto durante la procedura di iscrizione insieme al pagamento della marca da bollo di euro 16,00 (assolta in modo virtuale).
Inoltre, tutti i soggetti interessati all’iscrizione all’albo dovranno effettuare anche il pagamento della tassa di concessione governativa di euro 168,00. Durante la procedura di iscrizione dovrà essere allegata l’attestazione di pagamento della tassa con indicazione nella causale “iscrizione albo consulenti finanziari”.

 

Quale validità ha il contributo di iscrizione versato?

Il contributo versato si riferisce all’anno solare nel quale si viene iscritti. Il contributo quota annuale dovuto dagli iscritti dovrà essere versato a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione.

 

Cos’è la Tassa di Concessione Governativa?

È la tassa versata all’Agenzia delle Entrate in caso di iscrizioni in albi, elenchi o registri. Deve essere versata prima della presentazione della domanda di iscrizione e riportare nella causale il riferimento all’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari. L’attestazione di versamento della stessa deve essere allegata alla domanda di iscrizione.

 

Ho già versato in passato la tassa di concessione governativa per conseguire una precedente iscrizione all’albo dei consulenti, sono tenuto ad effettuare un nuovo versamento?

Si. Anche il soggetto che si re-iscrive nella medesima sezione deve dimostrare di aver pagato una nuova tassa di concessione governativa, allegando l’attestazione di versamento alla domanda di iscrizione. I soggetti, infatti, che ottengono l'iscrizione presso Albi, Elenchi o Ruoli devono versare all'Erario una tassa di concessione governativa pari ad euro 168,00.

Quando deve essere comunicata la PEC (Posta elettronica Certificata)?

I soggetti che intendono iscriversi all’albo devono comunicare all’Organismo un proprio indirizzo personale di posta elettronica certificata, effettuando la registrazione di secondo livello al portale dell’Organismo. L’indirizzo comunicato dovrà essere indicato anche nella domanda di iscrizione. Tale indirizzo deve rimanere attivo per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo (art. 153, comma 1, lett. g) del Regolamento Intermediari). Eventuali variazioni dovranno essere oggetto di comunicazione (art. 153, comma 2, del Regolamento Intermediari).


È necessario firmare la domanda di iscrizione?

Si. Per la firma è richiesto l’uso della firma digitale.

 

I documenti che vengono prodotti durante l’istruttoria di iscrizione devono essere firmati?

Si. Ogni nota che verrà richiesta e/o prodotta durante l’istruttoria di iscrizione all’albo dovrà essere firmata digitalmente.

 

La casella di posta elettronica e la firma digitale richieste dall’Organismo possono essere di qualsiasi tipologia?

Sì. L'utente è libero di scegliere il fornitore che ritiene più appropriato.

Qual è la differenza tra domicilio e residenza per le persone fisiche?

L’art. 43 c.c. definisce il domicilio come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi (es. luogo di lavoro), mentre la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Ai sensi dell’art. 144, comma 2, lett. c), del Regolamento Intermediari nell’albo pubblico comparirà solo l’indirizzo del domicilio indicato nella domanda di iscrizione.

 

Nell’albo unico dei consulenti finanziari, pubblicato sul portale dell’Organismo, compare la residenza dell’iscritto?

No. Nell’albo pubblico ai sensi dell’art. 144, comma 2, lett. c), del Regolamento Intermediari compare solo il domicilio eletto in Italia. Solo qualora il domicilio e la residenza comunicati nella domanda di iscrizione risultassero coincidenti, verrà visualizzata sull’albo pubblico la residenza dell’iscritto.

 

I residenti all’estero cosa devono indicare nella domanda di iscrizione?

I residenti all’estero devono indicare l’indirizzo di residenza estera e un domicilio eletto in Italia

 

Cosa si intende per luogo di conservazione della documentazione?

Il luogo dove il consulente conserverà la documentazione relativa all’attività. È necessario indicare all’OCF un solo luogo di conservazione della documentazione, nel quale verrà conservata “tutta” la documentazione, cartacea e digitale, relativa all’attività di consulenza svolta.

 

Sono in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia e di un titolo conseguito all’estero, quale dei due devo indicare nel modulo?

Nel caso in cui il titolo di studio conseguito in Italia sia idoneo a consentire l’iscrizione all’albo, è preferibile indicare sempre il titolo italiano.

 

Sono interessato all’iscrizione nella sezione dei consulenti finanziari autonomi. La polizza assicurativa deve essere già stipulata al momento della richiesta di iscrizione all’albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi?

Si, al momento della presentazione della domanda di iscrizione la polizza dovrà risultare già stipulata.

 

Cosa bisogna allegare alla domanda di iscrizione?

È necessario allegare alla domanda di iscrizione la documentazione richiesta durante la procedura di iscrizione in considerazione della sezione dell’albo di interesse. È utile allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Da quando posso considerarmi iscritto?

L’iscrizione decorrerà dalla data della delibera di iscrizione dell’Organismo che viene pubblicata sul portale.

Gli uffici possono essere contattati ai seguenti indirizzi e-mail:

albo.milano@organismocf.it
albo.roma@organismocf.it

oppure ai seguenti numeri telefonici:

02 45400 600 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
06 45556 111 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30